Ai sensi dell’art. 15 comma 1 Regolamento Crowdfunding, al fine di comprendere la natura dei rischi sottostanti l’eventuale investimento in equity crowdfunding, l’Investitore è pregato di leggere attentamente quanto sotto riportato.
Rischio di perdere il capitale: Le società che possono partecipare ad una campagna di Equity CrowdFunding, ovvero le “start-up”, di “start-up innovative”, di “PMI” e le “PMI innovative”, sono caratterizzate dal fatto di non essere quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. Questa peculiarità fa sì che esse costituiscono per il cliente-investitore un rischio d'investimento maggiore rispetto alla tradizionale partecipazione al capitale di una qualunque società quotata su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
Si raccomanda pertanto agli utenti, data la natura e il rischio connesso a questo tipo di società, di assicurarsi che il capitale investito direttamente nell’Offerente o, indirettamente, in OICR o società di capitali che, a loro volta, investono prevalentemente in start-up o PMI innovative, non rappresenti una porzione significativa del proprio patrimonio e che non sia destinato ad un obiettivo d'investimento di breve o medio periodo.
Rischio illiquidità: Lo strumento finanziario di partecipazione al capitale di una start-up, start-up innovativa, PMI o PMI innovativa, è definito “ILLIQUIDO” ovvero trattasi di strumenti che potrebbero incontrare difficoltà di vario tipo in occasione della loro vendita come ad esempio la difficoltà di trovare una controparte interessata all'acquisto o a negoziare un prezzo di trasferimento senza dover praticare uno sconto più o meno forte. Tutto ciò si traduce nel rischio di realizzare un minor guadagno o una significativa perdita del capitale inizialmente investito.
Divieto di distribuzione di utili: L'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede, per le startup innovative, il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di startup innovativa (attualmente, di 60 mesi dalla data di iscrizione all'apposita Sezione Speciale per le startup innovative del Registro delle Imprese).
Benefici fiscali: Si informano gli utenti che i benefici sul trattamento fiscale dell’investimento in start-up innovative sono temporanei, pertanto si rimanda per i dettagli alle disposizioni tributarie vigenti. Per una panoramica complessiva delle agevolazioni riconosciute alle startup innovative si acceda la sezione Agevolazioni del sito (che riepiloga tutte le agevolazioni di cui beneficiano sia le startup o PMI innovative che gli investitori, con i relativi link ai testi della normativa vigente).
Deroghe al diritto societario per startup e PMI innovative: l'art. 26 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative, poi estese anche alle PMI Innovative con il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment Compact”), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, in sintesi:
Deroghe al diritto fallimentare (solo per le start-up innovative): in base all'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012, in caso di crisi d'impresa, il legislatore ha escluso l'assoggettabilità delle start-up innovative alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. Tale deroga opera esclusivamente:
Gli utenti sono pregati di notare che la composizione e la gestione della crisi d'impresa di una start up innovativa si risolve quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n.3 del 27 gennaio 2012, uno strumento che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra sulla perdita di capacità dell'imprenditore – diversamente da quanto avviene nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali – ma bensì sulla separazione del patrimonio societario riservato ai creditori.
Si specifica inoltre che l'art. 31, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, prescrive un'altra agevolazione, stabilendo che, una volta decorso il termine di dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l'accesso ai dati dei relativi soci iscritti nel medesimo registro sia inibito al pubblico, anche nel caso in cui tali informazioni siano organizzate in banche dati, restando da quel momento riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria e di vigilanza.
Il soggetto che intende condurre un'Offerta di strumenti finanziari tramite un portale autorizzato per la raccolta di capitali in line deve includere tra la documentazione relativa all'Offerta condotta da startup o PMI innovative o società di capitali che investono prevalentemente in startup o PMI innovative, anche un business plan redatto con criteri il più possibile rispondenti ai formati e ai principi comunemente accettati al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ad un investimento razionale.
Il gestore del portale pubblica il business plan dell'Offerente prodotto da quest'ultimo, ai sensi del Regolamento Consob 18592/13.
Un business plan contiene, generalmente:
Il Regolamento di un OICR è il documento che descrive le regole cui l'OICR si deve attenere.
Nel documento sono generalmente evidenziati gli scopi del fondo, la politica di investimento, la durata del periodo di investimento e la durata del fondo, le modalità del calcolo del valore delle quote del fondo, la banca depositaria, nonchè le regole di funzionamento del fondo.
In particolare, l'Art. 37 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza , abbreviato, “TUF”) , con specifico riferimento ai fondi comuni di investimento, indica quanto segue:
“1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
[...]
Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (adottato con Il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015) al TITOLO V - CAPITOLO I, fissa i criteri generali e il contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento.
Agli stessi principi di redazione deve attenersi anche lo statuto di un OICR, in particolare, di una SICAF o di una SICAV, che sono gli altri due tipi di OICR previsti nel nostro ordinamento assieme ai fondi comuni di investimento.
Lo Statuto di una SICAF o di una SICAV contiene le norme essenziali che ne disciplinano l'organizzazione sociale.
Lo statuto pone, quindi, le regole di organizzazione interna della società di investimento ed è fonte di doveri (dei componenti degli organi sociali e dei soci) che si collegano a dette regole.
Contestualmnete, nel caso di SICAV e di SICAF rappresenta anche la sede per disciplinare le obbligazioni del gestore nei confronti degli investitori quali, a titolo esemplificativo, ricordiamo il versamento degli impegni finanziari degli investitori, la gestione dei default degli investitori, istituzione e attribuzione di funzioni di comitati esterni all'ordinamento sociale (es. advisory board), la disciplina delle situazioni di crisi (sospensione dell'attività di investimento, cessazione anticipata del periodo di investimento, sostituzione del team di gestione, ecc.), limitazioni di responsabilità e manleve.
L'Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav), prevede, con riferimento allo Statuto della Sicav:
[...]
5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav può prevedere:
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:
Per una migliore comprensione delle informazioni sopra riportate e riferite agli OICR, proponiamo di seguito le definizioni di base come dettagliate all’Art. 1 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza , abbreviato, “TUF”), di cui proponiamo un estratto:
“Art. 1 (Definizioni) [...]
i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata10;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;
o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
[...]
La gestione collettiva del risparmio è un'attività riservata alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite nel TUF e nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.